Art. 11
Responsabilità del direttore esecutivo
In vigore dal 16 gen 2019
Responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione dell'EU-OSHA secondo la direzione strategica stabilita dal consiglio di amministrazione e risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'EU-OSHA.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'EU-OSHA dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:
a)
la gestione corrente dell'EU-OSHA, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all', paragrafo 2;
b)
l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c)
l'adozione di decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all', paragrafo 2;
d)
tenendo conto delle esigenze connesse alle attività dell'EU-OSHA e della sana gestione del bilancio, la decisione relativa alle strutture interne dell'EU-OSHA e, ove necessario, alla loro modifica;
e)
la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
f)
l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;
g)
l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'EU-OSHA e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
h)
la creazione di un sistema efficace di monitoraggio che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all' e un sistema di rendicontazione che sintetizzi l'esito di tali valutazioni;
i)
l'elaborazione delle bozze di regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA;
j)
la predisposizione del bozza di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EU-OSHA, come parte del documento di programmazione dell'EU-OSHA, nonché l'esecuzione del bilancio dell'EU-OSHA;
k)
l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
l)
l'assicurazione dell'equilibrio di genere all'interno dell'EU-OSHA;
m)
la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
n)
l'elaborazione di una strategia antifrode dell'EU-OSHA e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;
o)
se del caso, la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e la conclusione di accordi di cooperazione con esse.
6. Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'EU-OSHA, di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la cooperazione dell'EU-OSHA con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili ed eventuali duplicazioni delle funzioni amministrative dell'EU-OSHA.
Storico versioni
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