Art. 9
Regole di voto del consiglio di amministrazione
In vigore dal 16 gen 2019
Regole di voto del consiglio di amministrazione
1. Fatti salvi l', paragrafo 1, lettere b) e c), l', paragrafo 1, secondo comma, e l', paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.
Tuttavia, le decisioni attinenti al programma di lavoro annuale e con conseguenze di bilancio per i punti nevralgici nazionali richiedono altresì il consenso della maggioranza dei membri del gruppo che rappresenta i governi.
2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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