Art. 5

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 16 gen 2019
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione: a) fornisce gli orientamenti strategici delle attività dell'EU-OSHA; b) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell', il documento di programmazione dell'EU-OSHA, contenente il programma di lavoro pluriennale dell'EU-OSHA e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo; c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'EU-OSHA ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'EU-OSHA a norma del capo III; d) adotta la relazione annuale consolidata delle attività dell'EU-OSHA con una valutazione relativa alle attività, le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata è pubblica; e) adotta le regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA conformemente all'; f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto dall'EU-OSHA di cui all'; h) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, riprendendoli nel documento di programmazione dell'EU-OSHA; i) adotta il proprio regolamento interno; j) esercita nei confronti del personale dell'EU-OSHA, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»); k) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto; l) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'; m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni; n) adotta il regolamento interno del comitato esecutivo; o) monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); p) autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, del medesimo statuto e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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