Art. 4

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 16 gen 2019
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto di: a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro; b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro; c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro; d) tre membri in rappresentanza della Commissione; e) un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo. Ciascuno dei membri di cui alle lettere da a) a d) ha diritto di voto. Il Consiglio nomina i membri di cui alle lettere a), b) e c) tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. I membri di cui alla lettera a) sono nominati su proposta degli Stati membri. I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Le proposte di cui al quarto comma sono presentate al Consiglio e trasmesse alla Commissione per conoscenza. La Commissione nomina i membri di cui alla lettera d). La commissione competente del Parlamento europeo nomina l'esperto di cui alla lettera e). 2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati in conformità del paragrafo 1. 3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono designati e nominati sulla base delle loro conoscenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza nell'ambito dei compiti istituzionali dell'EU-OSHA, al fine di poter espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. 4.   Al momento dell'assunzione delle funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione nel caso in cui intervenga un cambiamento di circostanze in relazione a qualsiasi conflitto di interesse. L'EU-OSHA pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti. 5.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri e i supplenti restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione. 6.   Nel consiglio di amministrazione sono istituiti tre gruppi: un gruppo composto dai rappresentanti dei governi, un gruppo composto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e un gruppo composto dalle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
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Composizione del consiglio di amministrazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/126) — Testo vigente | Portale Normativo