Art. 2
Compiti
In vigore dal 16 gen 2019
Compiti
1. L'EU-OSHA ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all', paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:
a)
raccoglie e analizza le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro negli Stati membri al fine di:
i)
individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti;
ii)
fornire i dati necessari per le priorità e i programmi dell'Unione; e
iii)
diffondere tali informazioni alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti sociali e agli altri soggetti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
b)
raccoglie e analizza le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffonde i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;
c)
promuove e sostiene la cooperazione e lo scambio in materia di informazioni e di esperienza tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, compresa l'informazione sui programmi di formazione;
d)
organizza conferenze e seminari, nonché scambi di competenze tecniche tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
e)
fornisce alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico ed economico disponibili e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui la prevenzione e la previsione di potenziali pericoli, in particolare fornendo alla Commissione le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche e le competenze tecniche a essa necessarie per portare a buon fine i suoi compiti di individuare, preparare e valutare misure legislative e altre misure nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto per quanto concerne l'impatto degli atti giuridici, il loro adattamento al progresso tecnico, scientifico o regolamentare nonché la loro attuazione pratica da parte delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese (MPMI);
f)
offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;
g)
contribuisce, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati dimostrati, all'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;
h)
raccoglie e mette a disposizione le informazioni relative alle questioni di sicurezza e di salute sul lavoro in provenienza e a destinazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;
i)
fornisce informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e sugli strumenti destinati a realizzare attività preventive, individua buone pratiche e promuove azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle MPMI e, per quanto attiene alle buone pratiche, si concentra in particolare su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell'elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell'individuazione delle misure da adottare per far fronte a tali rischi;
j)
contribuisce allo sviluppo di strategie dell'Unione e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;
k)
definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell', riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'EU-OSHA;
l)
svolge attività di sensibilizzazione e comunicazione e realizza campagne in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
2. Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze dell'EU-OSHA e di tutti gli studi che essa ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
3. L'EU-OSHA assicura che le informazioni diffuse e gli strumenti messi a disposizione risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l'EU-OSHA coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all', paragrafo 1, in conformità dell', paragrafo 2.
4. L'EU-OSHA può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.
5. Nello svolgimento dei suoi compiti l'EU-OSHA mantiene uno stretto dialogo in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli organismi accademici e di ricerca, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, l'EU-OSHA coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'Eurofound e il Cedefop, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi.
Storico versioni
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