Art. 28
Valutazione
In vigore dal 16 gen 2019
Valutazione
1. In conformità dell', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, l'EU-OSHA effettua valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative.
2. Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati dell'EU-OSHA in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La Commissione consulta i membri del consiglio di amministrazione e altre parti interessate principali nel corso della sua valutazione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'EU-OSHA e le conseguenze finanziarie di tale modifica.
3. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
Storico versioni
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