Art. 27

Responsabilità

In vigore dal 16 gen 2019
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell'EU-OSHA è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. 2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'EU-OSHA. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'EU-OSHA risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'EU-OSHA è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.
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Responsabilità (Art. 27 Regolamento (UE) 2019/126) — Testo vigente | Portale Normativo