Art. 27
Responsabilità
In vigore dal 16 gen 2019
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'EU-OSHA è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'EU-OSHA.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'EU-OSHA risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'EU-OSHA è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.
Storico versioni
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