Art. 25
Lotta contro la frode
In vigore dal 16 gen 2019
Lotta contro la frode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), entro il 21 agosto 2019, l'EU-OSHA aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'EU-OSHA.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a contratti finanziati dall'EU-OSHA, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15).
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'EU-OSHA contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
Storico versioni
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