Art. 12
Rete
In vigore dal 16 gen 2019
Rete
1. L'EU-OSHA crea una rete comprendente:
a)
i principali componenti delle reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in conformità del diritto o delle pratiche nazionali;
b)
i punti nevralgici nazionali.
2. Gli Stati membri informano regolarmente l'EU-OSHA dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell'EU-OSHA, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.
Le autorità nazionali o un'istituzione nazionale designata dallo Stato membro quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'EU-OSHA, nel quadro di un'intesa tra ciascun punto nevralgico e l'EU-OSHA, sulla base del programma di lavoro adottato da quest'ultima.
Le autorità nazionali o l'istituzione nazionale consultano le associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e tengono conto del loro punto di vista in conformità del diritto o delle pratiche nazionali.
3. I temi individuati come di particolare interesse figurano nel programma di lavoro annuale dell'EU-OSHA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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