Art. 5
Condizioni per il rilascio ed effetti dell'omologazione dell'Unione
In vigore dal 8 gen 2019
Condizioni per il rilascio ed effetti dell'omologazione dell'Unione
1. In deroga all', paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, agli , paragrafo 2, e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 168/2013 e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628, l'autorità di omologazione dell'Unione che ha ricevuto una domanda conformemente all' del presente regolamento può rilasciare un'omologazione dell'Unione per un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente se tale tipo soddisfa, al momento a partire dal quale ha effetto l'omologazione dell'Unione, i requisiti applicabili all'immissione sul mercato, all'immatricolazione o all'entrata in circolazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti.
2. Nella misura in cui non sono applicabili nuovi requisiti e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'omologazione dell'Unione può essere rilasciata sulla base delle stesse relazioni di prova che erano state precedentemente utilizzate ai fini del rilascio dell'omologazione del Regno Unito conformemente alle disposizioni applicabili, indipendentemente dal fatto che il servizio tecnico che ha emesso la relazione di prova sia stato designato e notificato dallo Stato membro che rilascia l'omologazione dell'Unione a norma della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628, e anche dopo che la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
3. Prima di rilasciare un'omologazione dell'Unione, l'autorità di omologazione dell'Unione può chiedere la ripetizione di prove specifiche. In tal caso tali prove sono eseguite da un servizio tecnico che sia stato designato e notificato dallo Stato membro dell'autorità di omologazione dell'Unione conformemente alla direttiva 2007/46/CE, al regolamento (UE) n. 167/2013, al regolamento (UE) n. 168/2013 o al regolamento (UE) 2016/1628.
4. Il tipo omologato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo ottiene un certificato di omologazione UE con un numero composto dal numero distintivo dello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato l'omologazione dell'Unione e dal numero dell'atto applicabile di cui all', paragrafo 1. Il certificato indica inoltre il numero dell'ultimo atto modificativo contenente requisiti per l'omologazione conformemente al quale la certificazione dell'Unione viene rilasciata. Per i veicoli, il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono contenere, sotto la rubrica «Osservazioni», la dicitura «Precedentemente omologato come» e riportare il numero e la data del certificato di omologazione UE ottenuto in seguito all'omologazione del Regno Unito. Per i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti, il certificato di omologazione deve contenere la dicitura «Precedentemente omologati e contrassegnati come» e riportare il marchio di omologazione ottenuto in seguito all'omologazione del Regno Unito.
5. L'omologazione dell'Unione ha effetto a partire dal giorno del suo rilascio oppure in una data successiva ivi indicata. L'omologazione del Regno Unito cessa di avere validità il giorno che precede quello in cui ha effetto l'omologazione dell'Unione. Ad ogni modo, essa cessa di avere validità al più tardi il giorno in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all', paragrafo 1, cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
6. Un'omologazione dell'Unione è considerata un'omologazione CE o un'omologazione UE ai sensi della direttiva 2007/46/CE o di qualsiasi atto di cui all'allegato IV di tale direttiva, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628. Tutte le disposizioni di tali atti non derogate dal presente regolamento continuano ad applicarsi. L'autorità di omologazione dell'Unione si assume la piena responsabilità per gli obblighi derivanti dall'omologazione dell'Unione.
Inoltre, a partire dal momento in cui ha effetto l'omologazione dell'Unione, l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a quanto segue:
a)
veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito già immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione nell'Unione;
b)
veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito da immettere sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione nell'Unione conformemente al terzo comma.
I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base di un'omologazione del Regno Unito che abbia cessato di avere validità a seguito del rilascio di un'omologazione dell'Unione possono essere immessi sul mercato, immatricolati e fatti entrare in circolazione nell'Unione fino alla data in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento cessa di applicarsi al e nel Regno Unito o, se l'omologazione dell'Unione cessa di avere validità prima di quella data a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628, fino alla data in cui l'omologazione dell'Unione cessa di avere validità. Per i veicoli, i costruttori indicano il numero di omologazione dell'Unione in un'aggiunta al certificato di conformità, prima che tali veicoli siano immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione nell'Unione.
L'autorità di omologazione dell'Unione non è responsabile di nessun atto od omissione dell'autorità di omologazione del Regno Unito.
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