Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 8 gen 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628 nonché ai relativi tipi che sono stati omologati dall'autorità di omologazione del Regno Unito sulla base di tali atti o di qualsiasi atto normativo dell'Unione di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE oppure di qualsiasi altro atto normativo abrogato da tali atti normativi dell'Unione. 2.   I riferimenti alle entità tecniche indipendenti ai sensi del presente regolamento si intendono comprensivi dei riferimenti ai motori ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628.
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