Art. 4
Domanda di omologazione dell'Unione
In vigore dal 8 gen 2019
Domanda di omologazione dell'Unione
1. In deroga all', paragrafo 6, e all', paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE, all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628, un costruttore che abbia ottenuto un'omologazione del Regno Unito che non sia divenuta invalida a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 può, finché la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento non cessi di applicarsi al e nel Regno Unito, presentare domanda a un'autorità di omologazione dell'Unione per un'omologazione dell'Unione dello stesso tipo.
2. Per essere omologato, il tipo deve essere conforme ai requisiti per l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti applicabili al momento a partire dal quale ha effetto l'omologazione dell'Unione.
3. Presentando domanda di omologazione conformemente al paragrafo 1, il costruttore è tenuto a pagare diritti adeguati, stabiliti dall'autorità di omologazione dell'Unione, per le eventuali spese derivanti dall'esercizio dei poteri e dall'adempimento degli obblighi dell'autorità di omologazione dell'Unione in relazione all'omologazione dell'Unione.
4. All'atto della domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il costruttore, su richiesta dell'autorità di omologazione dell'Unione, presenta la documentazione e le informazioni che l'autorità ritenga necessarie per decidere se rilasciare un'omologazione dell'Unione conformemente all'.
La documentazione e le informazioni di cui al primo comma possono includere l'omologazione originaria del Regno Unito, comprese tutte le modifiche, la documentazione informativa e le relazioni di prova. Nel caso dei veicoli, detta richiesta può altresì includere qualsiasi omologazione CE, omologazione UE o omologazione UN e relativi allegati, quale parte dell'omologazione globale del veicolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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