Art. 6

Autorità di omologazione dell'Unione responsabile per i veicoli, i sistemi, i componenti o le unità tecniche indipendenti di tipi non omologati ai sensi del presente regolamento

In vigore dal 8 gen 2019
Autorità di omologazione dell'Unione responsabile per i veicoli, i sistemi, i componenti o le unità tecniche indipendenti di tipi non omologati ai sensi del presente regolamento 1.   Nel presentare domanda di omologazione dell'Unione a norma dell', un costruttore chiede inoltre all'autorità di omologazione dell'Unione di rilevare gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito per quanto riguarda gli altri veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti del costruttore che sono stati immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione nell'Unione sulla base di omologazioni rilasciate dal Regno Unito che hanno cessato di avere validità a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 oppure per cui non è richiesta alcuna omologazione dell'Unione ai sensi del presente regolamento. Tale richiesta viene fatta per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti basati su omologazioni del Regno Unito rilasciate al costruttore dopo il 1o gennaio 2008, a meno che il costruttore non fornisca all'autorità di omologazione dell'Unione la prova che essa ha in essere un accordo con un'altra autorità di omologazione dell'Unione riguardo a tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. 2.   L'autorità di omologazione dell'Unione può rilasciare un'omologazione dell'Unione a norma dell' soltanto dopo aver accettato la richiesta effettuata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dopo che il costruttore abbia accettato di coprire i costi sostenuti dall'autorità di omologazione dell'Unione in conseguenza dell'esercizio dei suoi poteri e dell'adempimento dei suoi obblighi in relazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti interessati. 3.   Dopo avere accettato la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e avere rilasciato l'omologazione dell'Unione conformemente all', l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito di cui al paragrafo 1 del presente articolo in materia di richiami, informazioni sulla riparazione e la manutenzione e controlli della conformità in servizio. L'autorità di omologazione dell'Unione non è responsabile per gli atti o le omissioni dell'autorità di omologazione del Regno Unito. 4.   L'autorità di omologazione dell'Unione informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione in merito ai tipi per i quali essa ha rilevato gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito conformemente al paragrafo 1.
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Autorità di omologazione dell'Unione responsabile per i veicoli, i sistemi, i componenti o le unità tecniche indipendenti di tipi non omologati ai sensi del presente regolamento (Art. 6 Regolamento (UE) 2019/26) — Testo vigente | Portale Normativo