Art. 7

Disposizioni specifiche

In vigore dal 8 gen 2019
Disposizioni specifiche Il presente regolamento non preclude l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di motori o di veicoli e di macchine mobili non stradali equipaggiati di tali motori conformi a un tipo la cui omologazione del Regno Unito abbia cessato di avere validità mentre la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento è ancora applicabile al e nel Regno Unito, conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 97/68/CE, all'articolo 34, paragrafi 7 e 8, o all'articolo 58, paragrafi da 5 a 11, del regolamento (UE) 2016/1628 e agli atti adottati sulla base dell'articolo 19, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 28, paragrafo 6, e dell'articolo 53, paragrafo 12, del regolamento n. 167/2013.
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Disposizioni specifiche (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/26) — Testo vigente | Portale Normativo