Art. 71
Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni
In vigore dal 18 dic 2018
Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni
Se l'organismo dell'Unione percepisce tasse e canoni di cui all', paragrafo 3, lettera b), la loro stima globale provvisoria è inclusa nel documento unico di programmazione di cui all'.
Se le tasse e i canoni sono determinati interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l'ordinatore può astenersi dall'emettere ordini di riscossione e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell'organismo dell'Unione. L'ordinatore compila un elenco di tutte le note di addebito e ne indica il numero e l'importo globale nella relazione dell'organismo dell'Unione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
Se l'organismo dell'Unione utilizza un sistema di fatturazione distinto, il contabile iscrive periodicamente nei conti, con cadenza almeno mensile, l'importo cumulato delle tasse e dei canoni percepiti.
La prestazione di servizi in virtù di compiti conferiti è effettuata dall'organismo dell'Unione solo dopo il pagamento integrale dell'importo del canone o della tassa corrispondenti. Tuttavia, a titolo eccezionale la prestazione di servizi può avvenire senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti. Se i servizi sono stati prestati senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti, si applicano gli articoli da 63 a 70.
Storico versioni
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