Art. 72
Decisioni di finanziamento
In vigore dal 18 dic 2018
Decisioni di finanziamento
1. Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento. Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento.
2. Il programma di lavoro annuale e pluriennale dell'organismo dell'Unione incluso nel documento unico di programmazione di cui all' vale quale decisione di finanziamento per le attività che esso contempla, a condizione che gli elementi indicati all', paragrafi 2 e 3, siano chiaramente individuati. Nella decisione di finanziamento pluriennale si specifica che l'attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l'adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori.
3. La decisione di finanziamento stabilisce inoltre quanto segue:
a)
nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell'invito a presentare proposte o dell'attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;
b)
nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti;
c)
nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR.
Storico versioni
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