Art. 72

Decisioni di finanziamento

In vigore dal 18 dic 2018
Decisioni di finanziamento 1.   Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento. Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento. 2.   Il programma di lavoro annuale e pluriennale dell'organismo dell'Unione incluso nel documento unico di programmazione di cui all' vale quale decisione di finanziamento per le attività che esso contempla, a condizione che gli elementi indicati all', paragrafi 2 e 3, siano chiaramente individuati. Nella decisione di finanziamento pluriennale si specifica che l'attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l'adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. 3.   La decisione di finanziamento stabilisce inoltre quanto segue: a) nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell'invito a presentare proposte o dell'attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni; b) nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti; c) nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR.
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Decisioni di finanziamento (Art. 72 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo