Art. 73

Operazioni di spesa

In vigore dal 18 dic 2018
Operazioni di spesa 1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento. Al termine dei periodi di cui all', il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è disimpegnato. Nell'esecuzione di operazioni, l'ordinatore verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti adottati a norma dei trattati, nonché al principio della sana gestione finanziaria. 2.   L'ordinatore assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi. Il primo comma non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nell'ambito di un piano di continuità operativa, in conformità alle procedure adottate dall'organismo dell'Unione. 3.   L'ordinatore convalida una spesa accettando che una voce di spesa sia imputata al bilancio dell'organismo dell'Unione, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall'impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo l'ordinatore responsabile: a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore; b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito attraverso la menzione «conforme ai fatti»; c) verifica le condizioni di esigibilità del credito. Fatto salvo il primo comma, la convalida delle spese si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a una richiesta di pagamento, nel qual caso l'impatto sul sistema contabile si limiterà alla contabilità generale. 4.   La decisione di convalida ha luogo tramite firma elettronica con caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 da parte dell'ordinatore o di un membro del personale tecnicamente competente debitamente autorizzato mediante decisione formale dell'ordinatore oppure, eccezionalmente, nel caso di documenti su supporto cartaceo, tramite il timbro che riproduce la firma. Con la menzione «conforme ai fatti», l'ordinatore o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall'ordinatore, certifica: a) nel caso dei prefinanziamenti: che risultano soddisfatte le condizioni per il versamento del prefinanziamento fissate nell'impegno giuridico; b) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti: che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti; c) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni: che l'azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla convenzione di sovvenzione nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili. Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), le stime dei costi non sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 186, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Lo stesso principio si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento. 5.   Per autorizzare la spesa, l'ordinatore emette, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, un ordine di pagamento per dare istruzione al contabile di pagare l'importo della spesa precedentemente convalidata. 6.   Nei casi in cui siano effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, l'ordinatore può, fatta salva l'analisi dei rischi da lui stesso effettuata, ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto da una cassa di anticipi.
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