Art. 19
Verifica della completezza e della correttezza dei dati
In vigore dal 13 dic 2018
Verifica della completezza e della correttezza dei dati
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:
a)
le procedure di autenticazione dell'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
b)
le procedure per verificare l'uso di un modello XML conforme alla metodologia ISO 20022 conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
c)
le procedure per verificare l'autorizzazione e il permesso IT dell'entità segnalante per conto della controparte segnalante conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
d)
e procedure per verificare che sia mantenuta in ogni momento la sequenza logica delle informazioni sulle SFT segnalate conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
e)
le procedure per verificare la completezza e la correttezza delle informazioni sulle SFT segnalate conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
f)
le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni quando le controparti trasmettono le informazioni a diversi repertori di dati sulle negoziazioni conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
g)
le procedure per l'invio di un riscontro alle controparti delle SFT o a terzi che segnalano per loro conto sulle verifiche effettuate a norma delle lettere da a) a e), e i risultati del processo di riconciliazione di cui alla lettera f) conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:359:oj#art-19