Art. 19

Verifica della completezza e della correttezza dei dati

In vigore dal 13 dic 2018
Verifica della completezza e della correttezza dei dati La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni: a) le procedure di autenticazione dell'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358; b) le procedure per verificare l'uso di un modello XML conforme alla metodologia ISO 20022 conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358; c) le procedure per verificare l'autorizzazione e il permesso IT dell'entità segnalante per conto della controparte segnalante conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358; d) e procedure per verificare che sia mantenuta in ogni momento la sequenza logica delle informazioni sulle SFT segnalate conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358; e) le procedure per verificare la completezza e la correttezza delle informazioni sulle SFT segnalate conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358; f) le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni quando le controparti trasmettono le informazioni a diversi repertori di dati sulle negoziazioni conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358; g) le procedure per l'invio di un riscontro alle controparti delle SFT o a terzi che segnalano per loro conto sulle verifiche effettuate a norma delle lettere da a) a e), e i risultati del processo di riconciliazione di cui alla lettera f) conformemente all' del Regolamento delegato (UE) 2019/358.
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Verifica della completezza e della correttezza dei dati (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/359) — Testo vigente | Portale Normativo