Art. 1

Identificazione, status giuridico e tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli

In vigore dal 13 dic 2018
Identificazione, status giuridico e tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli 1.   Ai fini dell', paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni: a) la denominazione sociale del richiedente e l'indirizzo della sede legale nell'Unione; b) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell'ambito di attività del richiedente, valido alla data di presentazione della domanda; c) informazioni sui tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli per i quali il richiedente presenta domanda di registrazione; d) informazioni sull'esistenza di un'eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, il nome dell'autorità competente e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione; e) gli atti costitutivi e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni; f) i verbali della riunione in cui il consiglio del richiedente ha approvato la domanda; g) il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente; h) il programma delle operazioni, comprendente l'indicazione dell'ubicazione delle principali attività; i) l'identificazione di eventuali filiazioni e, se del caso, la struttura del gruppo; j) i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente fornisce o intende fornire; k) informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio. 2.   Su richiesta dell'ESMA, i richiedenti forniscono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/2365 e consentano all'ESMA di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare. 3.   Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.
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Identificazione, status giuridico e tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/359) — Testo vigente | Portale Normativo