Art. 1
Identificazione, status giuridico e tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli
In vigore dal 13 dic 2018
Identificazione, status giuridico e tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli
1. Ai fini dell', paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:
a)
la denominazione sociale del richiedente e l'indirizzo della sede legale nell'Unione;
b)
un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell'ambito di attività del richiedente, valido alla data di presentazione della domanda;
c)
informazioni sui tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli per i quali il richiedente presenta domanda di registrazione;
d)
informazioni sull'esistenza di un'eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, il nome dell'autorità competente e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione;
e)
gli atti costitutivi e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni;
f)
i verbali della riunione in cui il consiglio del richiedente ha approvato la domanda;
g)
il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente;
h)
il programma delle operazioni, comprendente l'indicazione dell'ubicazione delle principali attività;
i)
l'identificazione di eventuali filiazioni e, se del caso, la struttura del gruppo;
j)
i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente fornisce o intende fornire;
k)
informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio.
2. Su richiesta dell'ESMA, i richiedenti forniscono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/2365 e consentano all'ESMA di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.
3. Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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