Art. 2
Politiche e procedure
In vigore dal 13 dic 2018
Politiche e procedure
Se nell'ambito di una domanda sono fornite informazioni concernenti le politiche e le procedure, il richiedente assicura che la domanda contenga i seguenti elementi:
a)
l'indicazione che il consiglio approva le politiche e che l'alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell'attuazione e dell'aggiornamento delle politiche e delle procedure;
b)
la descrizione del modo in cui è organizzata la comunicazione delle politiche e delle procedure all'interno del richiedente e del modo in cui è assicurata e controllata giornalmente la conformità alle politiche e procedure e il soggetto o i soggetti responsabili della conformità a questo riguardo;
c)
i dati indicanti che i dipendenti e il personale dedicato sono a conoscenza delle politiche e delle procedure;
d)
la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;
e)
l'indicazione della procedura per segnalare all'ESMA le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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