Art. 21

Rischio operativo

In vigore dal 13 dic 2018
Rischio operativo 1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene: a) la descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle procedure miranti a individuare e ridurre il rischio operativo e qualsiasi altro rischio rilevante cui il richiedente sia esposto, ivi compresa una copia di politiche, metodologie, procedure interne e manuali pertinenti; b) la descrizione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire i servizi in condizioni normali e una valutazione dell'adeguatezza delle sue risorse finanziarie al fine di coprire i costi operativi di una liquidazione o riorganizzazione delle operazioni e dei servizi critici per un periodo di almeno sei mesi; c) il piano di continuità operativa del richiedente e la descrizione delle modalità per aggiornarlo, tra cui i seguenti elementi: i) tutti i processi aziendali, le risorse, le procedure di attivazione di livelli successivi di intervento e i relativi sistemi aventi importanza critica per garantire i servizi del repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente, ivi compresi i pertinenti servizi esternalizzati e la strategia, la politica e gli obiettivi del repertorio per garantire la continuità dei processi; ii) gli accordi in vigore con altri fornitori di infrastrutture del mercato finanziario, ivi compresi altri repertori di dati sulle negoziazioni; iii) le modalità per garantire un livello minimo di servizio delle funzioni principali e la tempistica prevista per il pieno ripristino dei processi; iv) il tempo di ripristino massimo accettabile dei processi e dei sistemi aziendali, tenendo conto dei termini per la segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui all' del regolamento (UE) 2015/2365 e del volume di dati che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trattare entro il periodo giornaliero; v) le procedure di gestione del rilevamento e della registrazione degli incidenti e delle revisioni; vi) il programma di prove e i relativi risultati; vii) il numero di siti tecnici e operativi alternativi disponibili, la loro ubicazione, le risorse di cui dispongono rispetto al sito principale e le procedure di continuità operativa in vigore qualora si renda necessario l'uso dei siti alternativi; viii) informazioni sull'accesso ad un sito di attività secondario per consentire al personale di garantire la continuità del servizio, qualora la sede principale non sia disponibile; ix) i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza del personale; x) i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le crisi, incluso il coordinamento dell'azione complessiva di continuità operativa e la sua tempestiva ed efficace attivazione entro un tempo massimo di ripristino stabilito; xi) i piani, le procedure e i dispositivi per ripristinare i componenti del sistema, dell'applicazione e dell'infrastruttura del richiedente entro il tempo massimo di ripristino previsto; d) la descrizione delle misure adottate per garantire le attività del repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente in caso di perturbazioni e la partecipazione degli utenti del repertorio e dei terzi a tali misure. 2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale se richiesto da una controparte segnalante o da un terzo che effettua la segnalazione per conto di una controparte non segnalante, o qualora tale sostituzione sia il risultato di una revoca della registrazione e comprende le procedure per il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.
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