Art. 22

Politica in materia di conservazione dei dati

In vigore dal 13 dic 2018
Politica in materia di conservazione dei dati 1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni sul ricevimento e la gestione dei dati, comprese le politiche e le procedure messe in atto dal richiedente per assicurare: a) la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni trasmesse; b) la conservazione in un log di segnalazione di tutte le informazioni segnalate riguardanti la conclusione, la modifica o la cessazione di SFT; c) che i dati siano conservati sia online che offline; d) che i dati siano adeguatamente copiati ai fini della continuità operativa. 2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni sui sistemi, sulle politiche e sulle procedure di conservazione dei dati utilizzati per garantire che i dati segnalati siano modificati in modo adeguato e che le posizioni siano calcolate correttamente a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari.
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Politica in materia di conservazione dei dati (Art. 22 Regolamento (UE) 2019/359) — Testo vigente | Portale Normativo