Art. 24

Accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità

In vigore dal 13 dic 2018
Accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni sui seguenti elementi: a) i termini e le condizioni in base a cui alle autorità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è concesso accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT conservate in tale repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente al Regolamento delegato (UE) 2019/357; b) la procedura tramite cui alle autorità di cui alla lettera a) è dato accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT conservate da repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente agli del Regolamento delegato (UE) 2019/358; c) la procedura per garantire l'integrità dei dati a cui tali autorità accedono.
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