Art. 24
Accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità
In vigore dal 13 dic 2018
Accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni sui seguenti elementi:
a)
i termini e le condizioni in base a cui alle autorità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è concesso accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT conservate in tale repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente al Regolamento delegato (UE) 2019/357;
b)
la procedura tramite cui alle autorità di cui alla lettera a) è dato accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT conservate da repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente agli del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
c)
la procedura per garantire l'integrità dei dati a cui tali autorità accedono.
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