Art. 17

Servizi accessori

In vigore dal 13 dic 2018
Servizi accessori Se un richiedente, un'impresa in seno al suo gruppo o un'impresa con cui il richiedente ha concluso un accordo relativo ai servizi di negoziazione o di post-negoziazione offre, o ha in progetto di offrire, servizi accessori, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni: a) la descrizione dei servizi ausiliari che il richiedente, o l'impresa in seno al suo gruppo, presta e la descrizione degli accordi che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha con le imprese che offrono servizi di negoziazione, di post-negoziazione o altri servizi connessi, nonché una copia di tali accordi; b) le procedure e le politiche per garantire il livello necessario di separazione operativa in termini di risorse, sistemi e procedure tra i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni del richiedente nel quadro del regolamento (UE) 2015/2365 e altre linee di attività, anche nel caso di linee di attività che includono la prestazione di servizi nel quadro della normativa dell'Unione o di un paese terzo, indipendentemente dal fatto che tale linea di attività separata sia gestita dal repertorio di dati sulle negoziazioni, da un'impresa appartenente alla sua impresa madre o da qualsiasi altra impresa con cui ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività relativa alla negoziazione o post-negoziazione.
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