Art. 16
Risorse informatiche ed esternalizzazione
In vigore dal 13 dic 2018
Risorse informatiche ed esternalizzazione
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sulle risorse informatiche:
a)
la descrizione dettagliata del sistema informatico, compresi i pertinenti requisiti commerciali, delle specifiche funzionali e tecniche, dell'architettura e della progettazione tecnica del sistema, del modello e dei flussi di dati e delle operazioni, nonché le procedure amministrative e i manuali;
b)
i dispositivi d'utente messi a punto dal richiedente per fornire servizi agli utenti pertinenti, ivi compresa una copia di ogni manuale d'uso e delle procedure interne;
c)
le politiche seguite dal richiedente in materia di investimenti in risorse informatiche e nel loro rinnovo;
d)
gli accordi di esternalizzazione conclusi dal richiedente, ivi compresi:
i)
la definizione dettagliata dei servizi da fornire, compresa la portata misurabile di tali servizi, la granularità delle attività, nonché le condizioni alle quali tali attività vengono prestate e il loro calendario;
ii)
gli accordi sul livello dei servizi, con funzioni e responsabilità chiare, metriche e obiettivi per ogni requisito fondamentale esternalizzato del repertorio di dati sulle negoziazioni, i metodi utilizzati per monitorare il livello dei servizi delle funzioni esternalizzate, nonché le misure o le azioni da intraprendere qualora non sia raggiunto l'obiettivo in materia di livello dei servizi;
iii)
una copia dei contratti che disciplinano tali accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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