Art. 14

Riservatezza

In vigore dal 13 dic 2018
Riservatezza 1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le politiche, le procedure e i meccanismi interni per prevenire ogni eventuale uso delle informazioni conservate dal futuro repertorio di dati sulle negoziazioni a) per scopi illegittimi; b) per divulgazione di informazioni riservate; c) per scopi commerciali non ammessi. 2.   Le politiche, le procedure e i meccanismi interni comprendono le procedure interne in materia di autorizzazione del personale all'uso di parole di accesso ai dati, specificando lo scopo, l'entità dei dati visualizzati e le restrizioni sull'uso dei dati, nonché informazioni dettagliate su eventuali meccanismi e controlli per gestire efficacemente i potenziali rischi informatici e proteggere i dati conservati dagli attacchi informatici. 3.   I richiedenti forniscono all'ESMA informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede ai dati, il momento dell'accesso, la natura dei dati visualizzati e lo scopo.
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Riservatezza (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/359) — Testo vigente | Portale Normativo