Art. 82

Ambito del deferimento dell’interesse dell’Unione

In vigore dal 11 dic 2018
Ambito del deferimento dell’interesse dell’Unione 1.   Nei casi in cui sono coinvolti gli interessi dell’Unione, in particolare gli interessi nell’ambito della salute pubblica o della sanità animale o dell’ambiente connessi alla qualità, alla sicurezza o all’efficacia dei medicinali veterinari, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, una o più autorità competenti di uno o più Stati membri, o la Commissione possono rivolgersi all’Agenzia perché applichi la procedura di cui all’. La questione è identificata chiaramente. 2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, l’autorità competente interessata o la Commissione ne informano le altre parti interessate. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio trasmettono all’Agenzia, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni disponibili relative al deferimento nell’interesse dell’Unione. 4.   L’Agenzia può limitare il deferimento nell’interesse dell’Unione a parti specifiche dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambito del deferimento dell’interesse dell’Unione (Art. 82 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo