Art. 80
Delega dei compiti da parte dell’autorità competente
In vigore dal 11 dic 2018
Delega dei compiti da parte dell’autorità competente
1. Un’autorità competente può delegare qualsiasi compito a essa assegnato ai sensi dell’ a un’autorità competente di un altro Stato membro, previo accordo scritto di quest’ultimo.
2. L’autorità competente delegante informa la Commissione, l’Agenzia e le altre autorità competenti della delega di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale informazione.
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