Art. 80 · Delega dei compiti da parte dell’autorità competente

Art. 80

Delega dei compiti da parte dell’autorità competente

In vigore dal 11 dic 2018
Delega dei compiti da parte dell’autorità competente 1.   Un’autorità competente può delegare qualsiasi compito a essa assegnato ai sensi dell’ a un’autorità competente di un altro Stato membro, previo accordo scritto di quest’ultimo. 2.   L’autorità competente delegante informa la Commissione, l’Agenzia e le altre autorità competenti della delega di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale informazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-80