Art. 63

Modifiche consequenziali delle informazioni sul prodotto

In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche consequenziali delle informazioni sul prodotto Se una variazione comporta modifiche consequenziali del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglietto illustrativo, tali modifiche devono essere considerate come facenti parte di tale variazione ai fini dell’esame della domanda di variazione.
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Modifiche consequenziali delle informazioni sul prodotto (Art. 63 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo