Art. 13

Informazioni aggiuntive sul confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari

In vigore dal 11 dic 2018
Informazioni aggiuntive sul confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari In deroga all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel loro territorio e su richiesta del richiedente, autorizzare tale richiedente a includere sul confezionamento primario o sul confezionamento esterno di un medicinale veterinario informazioni supplementari utili, che siano compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, e che non costituiscano una pubblicità di un medicinale veterinario.
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Informazioni aggiuntive sul confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari (Art. 13 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo