Art. 13
Informazioni aggiuntive sul confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari
In vigore dal 11 dic 2018
Informazioni aggiuntive sul confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari
In deroga all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel loro territorio e su richiesta del richiedente, autorizzare tale richiedente a includere sul confezionamento primario o sul confezionamento esterno di un medicinale veterinario informazioni supplementari utili, che siano compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, e che non costituiscano una pubblicità di un medicinale veterinario.
Storico versioni
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