Art. 124
Audit della Commissione
In vigore dal 11 dic 2018
Audit della Commissione
La Commissione può sottoporre le autorità competenti degli Stati membri ad audit allo scopo di confermare l’adeguatezza dei controlli eseguiti da tali autorità competenti. Tali audit sono coordinati con lo Stato membro interessato e sono eseguiti in modo da evitare inutili oneri amministrativi.
Dopo ciascun audit, la Commissione redige una relazione contenente, se del caso, raccomandazioni allo Stato membro interessato. La Commissione trasmette la proposta di relazione all’autorità competente per eventuali osservazioni e tiene conto di queste ultime nel redigere la relazione finale. La relazione finale e le osservazioni sono pubblicate dalla Commissione.
Storico versioni
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