Art. 58
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 dic 2018
Disposizioni transitorie
In deroga all' del presente regolamento, l' e l', paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti ai sensi dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.
L', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi per quanto concerne il secondo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto.
L' del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.
L' del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.
Ai fini della coerenza e della certezza del diritto, il presente regolamento non impedisce in alcun modo l'applicazione delle deroghe di cui alla pertinente legislazione settoriale dell'Unione nell'ambito dell'energia elettrica e della preparazione ai rischi connessi all'energia elettrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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