Art. 56

Modifiche della direttiva (UE) 2015/652

In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche della direttiva (UE) 2015/652 La direttiva (UE) 2015/652 è così modificata: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente, i dati relativi alla conformità con l'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, come definito nell'allegato III della presente direttiva.»; 2) all'allegato I, parte 2, il punto 1, lettera h) e i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati; 3) l'allegato III è così modificato: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.»; b) al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate. 4) l'allegato IV è così modificato: a) i seguenti formati per la comunicazione delle informazioni a fini di uniformità dei dati comunicati sono abrogati: — Origine — Fornitori individuali — Origine — Fornitori congiunti — Luogo d'acquisto b) nelle note per la compilazione i punti 8 e 9 sono abrogati.
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