Art. 56
Modifiche della direttiva (UE) 2015/652
In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche della direttiva (UE) 2015/652
La direttiva (UE) 2015/652 è così modificata:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente, i dati relativi alla conformità con l'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, come definito nell'allegato III della presente direttiva.»;
2)
all'allegato I, parte 2, il punto 1, lettera h) e i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati;
3)
l'allegato III è così modificato:
a)
il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.»;
b)
al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate.
4)
l'allegato IV è così modificato:
a)
i seguenti formati per la comunicazione delle informazioni a fini di uniformità dei dati comunicati sono abrogati:
—
Origine — Fornitori individuali
—
Origine — Fornitori congiunti
—
Luogo d'acquisto
b)
nelle note per la compilazione i punti 8 e 9 sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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