Art. 9
Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata
In vigore dal 28 nov 2018
Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata
1. Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro ed accompagnata da un divieto d'ingresso, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari, in base alle regole seguenti:
a)
lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
b)
lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;
c)
l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;
d)
al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
e)
lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
f)
se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione di rimpatrio.
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio.
2. Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro e che non è accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di rilascio informa senza indugio lo Stato membro segnalante che intende rilasciare o ha rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Lo Stato membro segnalante cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio.
Storico versioni
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