Art. 10

Consultazione preventiva prima dell'inserimento di una segnalazione di rimpatrio

In vigore dal 28 nov 2018
Consultazione preventiva prima dell'inserimento di una segnalazione di rimpatrio Qualora uno Stato membro abbia emesso una decisione di rimpatrio conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE ed esamini la possibilità di inserire una segnalazione di rimpatrio per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano attraverso lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti: a) lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione; b) le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) includono informazioni sufficienti sui motivi alla base della decisione di rimpatrio; c) sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata; d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri; e) entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio o, se per lo Stato membro di rilascio non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine, presenta in via eccezionale una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta per un massimo di altri dodici giorni di calendario; f) qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio non inserisce la segnalazione di rimpatrio.
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