Art. 8

Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne all'ingresso

In vigore dal 28 nov 2018
Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne all'ingresso In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio degli Stati membri attraverso le frontiere esterne, si applica quanto segue: a) qualora la decisione di rimpatrio sia accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio ed inserisce una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861; b) qualora la decisione di rimpatrio non sia accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari affinché lo Stato membro segnalante cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio. La decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del regolamento (UE) 2016/399.
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