Art. 7
Inosservanza delle decisioni di rimpatrio
In vigore dal 28 nov 2018
Inosservanza delle decisioni di rimpatrio
1. Alla scadenza del periodo per la partenza volontaria indicata nella segnalazione di rimpatrio, compresa ogni eventuale proroga, il CS-SIS notifica automaticamente lo Stato membro segnalante.
2. Ferma restando la procedura di cui all', paragrafo 1, all' e all', in caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio lo Stato membro di esecuzione contatta immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per stabilire le misure da adottare.
Storico versioni
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