Art. 11

Consultazione successiva all'inserimento di una segnalazione di rimpatrio

In vigore dal 28 nov 2018
Consultazione successiva all'inserimento di una segnalazione di rimpatrio Qualora risulti che uno Stato membro ha inserito una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, lo Stato membro segnalante può decidere di revocare la decisione di rimpatrio. In caso di tale revoca, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio. Tuttavia, qualora lo Stato membro segnalante decida di mantenere la decisione di rimpatrio emessa conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti: a) lo Stato membro segnalante informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione di rimpatrio; b) le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) includono informazioni sufficienti sui motivi alla base della segnalazione di rimpatrio; c) sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro segnalante, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata; d) al momento di adottare la propria decisione, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri; e) entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua decisione o, se per lo Stato membro di rilascio non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine, presenta in via eccezionale una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta per un massimo di altri dodici giorni di calendario; f) qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro segnalante di voler mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio.
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