Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 ott 2018
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell’Unione.
2. Solo l’ e il capo IX del presente regolamento si applicano al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE.
3. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali operativi da parte di Europol e della Procura europea, finché il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (16) non saranno sono adattati conformemente all’ del presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali da parte delle missioni di cui all’, paragrafo 1, e agli TUE.
5. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
Storico versioni
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