Art. 98
Riesame degli atti giuridici dell’Unione
In vigore dal 23 ott 2018
Riesame degli atti giuridici dell’Unione
1. Entro il 30 aprile 2022 la Commissione riesamina gli atti giuridici adottati a norma dei trattati che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE al fine di:
a)
valutarne la coerenza con la direttiva (UE) 2016/680 e con il capo IX del presente regolamento;
b)
individuare disparità che possano ostacolare lo scambio di dati personali operativi tra gli organi o gli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività in tali ambiti e le autorità competenti; e
c)
individuare divergenze che possano dare luogo a una frammentazione giuridica della legislazione in materia di protezione dei dati nell’Unione.
2. Sulla base del riesame, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche in relazione al trattamento, la Commissione può presentare a Europol e alla Procura europea adeguate proposte legislative, in particolare ai fini dell’applicazione del capo IX del presente regolamento, inclusi, se del caso, adeguamenti del capo IX del presente regolamento.
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