Art. 100

Misure transitorie

In vigore dal 23 ott 2018
Misure transitorie 1.   Il presente regolamento non incide sulla decisione 2014/886/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e sugli attuali mandati del Garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto. 2.   Il garante aggiunto è equiparato al cancelliere della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo. 3.   L’, paragrafi 4, 5 e 7, e gli del presente regolamento si applicano all’attuale garante aggiunto fino al termine del suo mandato. 4.   Il garante aggiunto assiste il Garante europeo della protezione dei dati nell’espletamento di tutte le sue funzioni e lo sostituisce quando quest’ultimo è assente o impossibilitato a svolgere le sue funzioni fino alla fine dell’attuale mandato del garante aggiunto.
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Misure transitorie (Art. 100 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo