Art. 18
Informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione
In vigore dal 15 ott 2018
Informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione
1. Nell'esecuzione del programma 2019-2020, le attività di comunicazione e di diffusione sono considerate parte integrante delle azioni sostenute dal programma 2019-2020.
2. Le attività di comunicazione di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
a)
iniziative volte a incrementare la conoscenza dei finanziamenti nell'ambito del programma 2019-2020 e ad agevolare l'accesso agli stessi, in particolare per le regioni o i tipi di partecipanti relativamente sottorappresentati;
b)
assistenza mirata ai progetti e ai consorzi per fornire loro l'accesso alle competenze necessarie per ottimizzare la comunicazione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati;
c)
iniziative volte a stimolare il dialogo e il dibattito con il pubblico su temi scientifici, tecnologici e connessi all'innovazione, avvalendosi anche dei media sociali e di altre tecnologie e metodologie innovative;
d)
la comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, purché connesse agli scopi del presente regolamento, in particolare, la Commissione fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri.
3. Nel rispetto del trattato Euratom e della pertinente normativa dell'Unione, le attività di diffusione di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
a)
azioni che riuniscono i risultati provenienti da una serie di progetti, compresi quelli che possono essere finanziati da altre fonti, al fine di fornire banche dati di agile consultazione e relazioni di sintesi sui principali risultati;
b)
la diffusione dei risultati indirizzata ai responsabili politici, compresi gli organismi di normazione, per promuovere l'impiego di risultati significativi sotto il profilo delle politiche da parte degli organismi appropriati a livello internazionale, unionale, nazionale e regionale.
Storico versioni
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