Art. 16

Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico

In vigore dal 15 ott 2018
Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico Per conseguire gli obiettivi di cui all' del presente regolamento, specifiche attività del programma 2019-2020 possono essere attuate mediante: a) imprese comuni istituite sulla base del capo 5 del trattato Euratom; b) partenariati pubblico-pubblico sulla base del regime di finanziamento «azioni di cofinanziamento del programma»; c) partenariati pubblico-privato contrattuali di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
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