Art. 16
Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico
In vigore dal 15 ott 2018
Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico
Per conseguire gli obiettivi di cui all' del presente regolamento, specifiche attività del programma 2019-2020 possono essere attuate mediante:
a)
imprese comuni istituite sulla base del capo 5 del trattato Euratom;
b)
partenariati pubblico-pubblico sulla base del regime di finanziamento «azioni di cofinanziamento del programma»;
c)
partenariati pubblico-privato contrattuali di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
Storico versioni
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