Art. 17

Cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 15 ott 2018
Cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   I soggetti stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammessi a partecipare alle azioni indirette del programma 2019-2020 alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013. L' del presente regolamento dispone le eccezioni a tale principio generale. Il programma 2019-2020 promuove la cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali al fine di: a) rafforzare l'eccellenza e l'attrattiva dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, nonché la sua competitività economica e industriale; b) affrontare efficacemente le sfide sociali comuni; c) sostenere gli obiettivi strategici esterni e di sviluppo dell'Unione a complemento dei programmi esterni e di sviluppo e ricercare sinergie con altre politiche dell'Unione. 2.   Sono attuate azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, sulla base di un approccio strategico, nonché degli interessi comuni, delle priorità e dei vantaggi reciproci, tenendo conto delle capacità scientifiche e tecnologiche di tali paesi e delle opportunità di mercato, come pure dell'impatto previsto. È opportuno incoraggiare l'accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Per ottenere il massimo impatto, sono promossi il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati. Il carattere della cooperazione può variare a seconda dei paesi partner specifici. Le priorità di cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell'Unione, delle opportunità di cooperazione con paesi terzi e del trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.
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Cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali (Art. 17 Regolamento (UE) 2018/1563) — Testo vigente | Portale Normativo