Art. 7
Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati della ricerca
In vigore dal 15 ott 2018
Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati della ricerca
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la partecipazione di un soggetto giuridico ad azioni indirette svolte nell'ambito del programma 2019-2020 è disciplinata dalle regole stabilite nel regolamento (UE) n. 1290/2013.
2. Ai fini del programma 2019-2020, le «norme di sicurezza» di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013 includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell' del trattato Euratom.
In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Commissione o l'organismo di finanziamento può, relativamente ai risultati generati da partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti della Comunità, opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive o non esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato con il programma 2019-2020, qualora ritenga che il trasferimento o la concessione non corrispondano all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non siano coerenti con i principi etici o le considerazioni di sicurezza. Le «considerazioni di sicurezza» includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell' del trattato Euratom.
In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Comunità e le sue imprese comuni godono, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei programmi della Comunità o di obblighi assunti nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento della Comunità. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all'utilizzazione non commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito.
3. Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai partecipanti nell'ambito di azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione o di organismi di finanziamento a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1563:oj#art-7