Art. 5
Associazione di paesi terzi
In vigore dal 15 ott 2018
Associazione di paesi terzi
1. Il programma 2019-2020 è aperto all'associazione:
a)
di paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali paesi candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;
b)
dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dei paesi o territori contemplati dalla politica europea di vicinato, che soddisfino i seguenti criteri:
i)
possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
ii)
possesso di un'esperienza positiva di partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione;
iii)
assicurazione di un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale;
c)
di paesi o territori associati con il settimo programma quadro Euratom o il programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018.
2. I termini e le condizioni specifici della partecipazione dei paesi associati al programma 2019-2020, fra cui il contributo finanziario calcolato in base al prodotto interno lordo del paese associato, sono determinati da accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati.
Storico versioni
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