Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 15 ott 2018
Obiettivi
1. L'obiettivo generale del programma 2019-2020 è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, segnatamente per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro, efficiente e protetto. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le azioni indirette del programma 2019-2020 perseguono i seguenti obiettivi specifici:
a)
sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari;
b)
contribuire allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione;
c)
supportare lo sviluppo e la sostenibilità delle conoscenze specialistiche e l'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione;
d)
sostenere la radioprotezione e lo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti di radioisotopi;
e)
compiere progressi nella dimostrazione della fattibilità della fusione quale fonte di energia avvalendosi degli impianti di fusione esistenti e futuri;
f)
gettare le basi per future centrali elettriche di fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;
g)
promuovere l'innovazione e la competitività industriale;
h)
garantire la disponibilità e l'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea.
3. Le azioni dirette del programma 2019-2020 perseguono i seguenti obiettivi specifici:
a)
migliorare la sicurezza nucleare, compresi i seguenti aspetti: sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione, disattivazione degli impianti e capacità di gestione delle emergenze;
b)
migliorare la protezione nucleare, compresi i seguenti aspetti: salvaguardie nucleari, non proliferazione, lotta contro il traffico illecito, nonché scienza forense in campo nucleare;
c)
aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;
d)
promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione;
e)
sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza e protezione nucleari.
Il consiglio di amministrazione del JRC analizza qualunque nuova attività attribuita al JRC al fine di verificarne la coerenza con le attività esistenti negli Stati membri.
4. Il programma 2019-2020 è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva di scienza, tecnologia, innovazione, elaborazione delle politiche, mercati e società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie ed evitare sovrapposizioni delle attività di ricerca e sviluppo nucleari nell'Unione.
5. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti durante il periodo di attuazione del programma 2019-2020. Ciò può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce, a bisogni connessi all'elaborazione di nuove politiche dell'Unione e allo svolgimento di azioni pilota che si prevede di sostenere nell'ambito di programmi futuri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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