Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 ott 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attività di ricerca e innovazione», l'intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell'energia atomica («Comunità»); b) «azioni dirette», attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca («JRC»); c) «azioni indirette», attività di ricerca e innovazione alle quali la Comunità o l'Unione («Unione») fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti; d) «partenariato pubblico-privato», un partenariato nel quale i partner del settore privato, la Comunità e, se del caso, altri partner quali organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione; e) «partenariato pubblico-pubblico», un partenariato nel quale organismi del settore pubblico o organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1563:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo