Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 ott 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«attività di ricerca e innovazione», l'intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell'energia atomica («Comunità»);
b)
«azioni dirette», attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca («JRC»);
c)
«azioni indirette», attività di ricerca e innovazione alle quali la Comunità o l'Unione («Unione») fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti;
d)
«partenariato pubblico-privato», un partenariato nel quale i partner del settore privato, la Comunità e, se del caso, altri partner quali organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;
e)
«partenariato pubblico-pubblico», un partenariato nel quale organismi del settore pubblico o organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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